CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E NOLEGGIO
SEZIONE I – NORME COMUNI
Art. 1 – Disposizioni generali
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di noleggio e di vendita conclusi tra Guardit Safety S.R.L. unipersonale (P.IVA/C.F. 05474860268), con sede legale in via Montenero 31, Pieve del Grappa (TV), e i propri clienti.
Art. 2 – Termini
I termini previsti nelle presenti Condizioni Generali sono da considerarsi perentori, salvo diversa espressa pattuizione. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza automatica dai diritti o dalle facoltà previsti, nonché la risoluzione e l’inefficacia di eventuali atti o comportamenti posti in essere oltre la scadenza del termine stesso.
Art. 3 – Comunicazioni tra le parti
Tutte le comunicazioni tra le parti aventi rilevanza giuridica dovranno avvenire in forma scritta, mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a fornire prova della ricezione. Gli indirizzi e i recapiti saranno quelli indicati nel contratto o ricavabili da registri pubblici. Le comunicazioni inviate a indirizzi diversi da quelli formalmente comunicati o ricavabili da registri pubblici non produrranno effetti.
Art. 4 – Obblighi di collaborazione e correttezza
Le parti si impegnano ad adempiere le obbligazioni contrattuali secondo buona fede e correttezza, collaborando reciprocamente per la corretta esecuzione del contratto. Ciascuna parte si impegna a fornire tempestivamente le informazioni e i documenti necessari per consentire all’altra di adempiere alle proprie obbligazioni.
Art. 5 – Perfezionamento del contratto
Il contratto di vendita o di noleggio si intende perfezionato esclusivamente in forma scritta, anche mediante scambio di documenti telematici, con la trasmissione della conferma d’ordine da parte del Noleggiatore/Venditore ovvero con la sottoscrizione di apposito contratto tra le parti. Qualsiasi variazione, integrazione o deroga alle presenti Condizioni Generali, come pure a quanto previsto in preventivi o conferme d’ordine, richiede la forma scritta ed è efficace solo se espressamente accettata da entrambe le parti.
Art. 6 – Responsabilità delle parti
Ciascuna parte è responsabile dei danni diretti derivanti da violazioni contrattuali imputabili a dolo o colpa grave. È esclusa ogni responsabilità per danni indiretti, consequenziali o da mancato guadagno. Il risarcimento eventualmente dovuto non potrà comunque eccedere il corrispettivo complessivo del contratto.
Art. 7 – Modifiche contrattuali e comportamento concludente
Eventuali modifiche o integrazioni ai contratti di noleggio o di vendita dovranno essere redatte per iscritto e accettate espressamente da entrambe le parti. Salva espressa previsione nelle presenti Condizioni Generali o accordo tra le parti, nessuna tolleranza o comportamento concludente potrà essere interpretato come rinuncia ai diritti derivanti dal contratto
Art. 8 – Forza maggiore
Nessuna delle parti sarà responsabile per l'inadempimento totale o parziale delle obbligazioni contrattuali derivante da cause di forza maggiore, quali eventi naturali, interventi delle autorità pubbliche, scioperi, pandemie ed altri eventi imprevedibili ed inevitabili. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'insorgere di tali eventi e a collaborare per attenuarne gli effetti; le conseguenze saranno regolate secondo la normativa vigente o quanto concordato tra le parti.
Art. 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura apprese in occasione dell’esecuzione del contratto, anche dopo la sua cessazione, e a non divulgarle a terzi se non previo consenso scritto dell’altra parte, salvo che ciò sia imposto da obblighi di legge o da ordini dell’autorità competente.
Art. 10 – Protezione dei dati personali
Ciascuna parte dichiara di aver informato l’altra circa le modalità di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le parti si impegnano a utilizzare i dati esclusivamente per finalità contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, adottando misure di sicurezza adeguate a prevenire accessi non autorizzati o trattamenti illeciti.
Art. 11 – Clausola di mediazione e foro competente
Le parti convengono che, prima di adire l’autorità giudiziaria, si impegnano a esperire un tentativo di mediazione avanti a un organismo accreditato ai sensi del D.Lgs. 28/2010. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
Art. 12 – Legge applicabile
Il contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali sono disciplinati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti di locazione e compravendita di beni mobili.
Art. 13 – Nullità parziale
L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del contratto non comporterà la nullità dell’intero contratto, che continuerà ad avere piena efficacia per le restanti disposizioni, salvo che la clausola invalida ne costituisca per legge elemento essenziale.
Art. 14 – Interpretazione
In caso di dubbio interpretativo, le clausole saranno interpretate secondo la comune intenzione delle parti e in conformità ai principi di buona fede contrattuale, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto.
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 15 – Ambito di applicazione
Le presente Sezione disciplina tutti i contratti di compravendita di beni conclusi tra Guardit Safety S.R.L. unipersonale, in qualità di Venditore, e ciascun acquirente (di seguito “Acquirente”), comprese tutte le forniture successive alla prima, salvo diversa pattuizione scritta. Le pattuizioni qui previste costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto di vendita e prevalgono su eventuali condizioni generali dell’Acquirente non espressamente accettate per iscritto.
Art. 16 – Oggetto della vendita
Il contratto ha per oggetto la fornitura dei beni descritti e individuati nell’ordine, nella conferma d’ordine e nei documenti tecnici annessi. I beni sono venduti con le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nei relativi documenti di accompagnamento. Eventuali disegni, illustrazioni o descrizioni contenuti nel materiale promozionale o informativo del Venditore hanno valore meramente indicativo e non costituiscono garanzia o elemento contrattuale.
Art. 17 – Prezzi e condizioni di pagamento
Il prezzo di vendita è quello indicato nel contratto o nella conferma d’ordine. I prezzi si intendono fissi e invariabili per il periodo di validità dell’offerta o per il termine minimo pattuito. Decorso tale termine, il Venditore si riserva la facoltà di aggiornare i prezzi mediante emissione di un nuovo listino. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, da considerarsi perentori, indicati nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali. In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno.
Art. 18 – Consegna e passaggio del rischio
La consegna dei beni avverrà secondo le modalità indicate nel contratto o nella conferma d’ordine. I termini di consegna non sono da considerarsi essenziali, salvo espresso accordo scritto. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni passa all’Acquirente al momento della consegna al vettore o, in caso di ritiro presso la sede del Venditore, al momento della presa in consegna da parte dell’Acquirente o di un suo incaricato. Il Venditore non risponde di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a circostanze non imputabili alla propria volontà
Art. 19 – Riserva di proprietà
La proprietà dei beni rimane al Venditore fino al completo pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1523 c.c. L’Acquirente si obbliga a custodire i beni con la diligenza del buon padre di famiglia fino al trasferimento della proprietà e a non alienarli, concederli in garanzia o modificarli senza consenso scritto del Venditore. In caso di mancato pagamento anche parziale, il Venditore potrà richiedere la restituzione immediata dei beni, trattenendo a titolo di indennizzo le somme già percepite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 20 – Trasporto e spese
Salvo diversa pattuizione, le spese di trasporto, imballaggio e assicurazione sono a carico dell’Acquirente. Qualora la consegna sia impedita o ritardata per cause imputabili all’Acquirente (ad esempio mancata accessibilità al cantiere o rifiuto di scarico da parte del responsabile del sito), i costi di giacenza, trasferimento o riconsegna saranno a carico dell’Acquirente. Il periodo di giacenza non sospende i termini di pagamento.
Art. 21 – Garanzie e difetti dei beni
Il Venditore garantisce che i beni venduti sono conformi alle specifiche contrattuali e privi di vizi che li rendano inidonei all’uso previsto. L’Acquirente è tenuto a denunciare per iscritto eventuali difetti o non conformità entro otto (8) giorni dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia. La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o nella sostituzione del bene difettoso, con esclusione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria o risolutoria, comprese quelle previste da norme di legge. Restano escluse dalla garanzia le difettosità derivanti da uso improprio, mancata manutenzione, errata installazione o interventi non autorizzati. La durata della garanzia è di dodici (12) mesi dalla consegna, salvo diversa pattuizione.
Art. 22 – Limitazione di responsabilità
Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali o da mancato guadagno derivanti dall’uso o dall’impossibilità di uso dei beni forniti. In ogni caso, la responsabilità complessiva del Venditore non potrà eccedere l’importo del prezzo di acquisto dei beni cui la richiesta di danno si riferisce.
Art. 23 – Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di: (i) mancato pagamento anche parziale del prezzo; (ii) violazione della clausola di riserva di proprietà; (iii) uso improprio o alterazione dei beni; (iv) altre ipotesi espressamente previste nel contratto. In caso di risoluzione, il Venditore avrà diritto alla restituzione dei beni e al risarcimento del danno.
SEZIONE III – CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Art. 24 – Ambito di applicazione
La presente Sezione disciplina tutti i contratti di noleggio di beni conclusi tra Guardit Safety S.R.L. unipersonale in qualità di Noleggiatore e ciascun Noleggiante, comprese tutte le forniture successive alla prima, salvo espressa pattuizione scritta in deroga. Le pattuizioni qui previste costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto, così come i documenti tecnici, le schede prodotto e ogni altro documento consegnato al Noleggiante al momento della conclusione del contratto.
Art. 25 – Oggetto del contratto di noleggio
I beni oggetto del contratto (di seguito, i “Beni”) sono individuati e descritti nel contratto, nel documento di consegna/trasporto e, ove disponibile, nella relativa scheda tecnica. Salvo diversa pattuizione, il Noleggiatore consegna i Beni nello stato di manutenzione e conformità idoneo all’uso convenuto; la riconsegna del Bene nello stato concordato è condizione per la restituzione di eventuali somme versate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Art. 26 – Durata minima, decorrenza e proroga
La durata del noleggio è stabilita in due (2) mesi (“Durata Minima”), salvo diverso accordo scritto, con decorrenza dalla data di consegna o messa a disposizione del Bene al Noleggiante. Decorsa la Durata Minima la mancata restituzione costituirà espressione di volontà del Noleggiante di prorogare il contratto di giorno in giorno fino alla effettiva riconsegna del Bene da parte del Noleggiante, salva la facoltà di disdetta o recesso del Noleggiatore. Ai fini della fatturazione il canone di noleggio è determinato mensilmente in proporzione ai giorni effettivi di disponibilità del Bene in capo al Noleggiante. Per il periodo di proroga si applica il canone giornaliero pattuito ovvero il canone mensile moltiplicato per 12 e diviso per 365. Non si applicano penali aggiuntive per la mera estensione oltre la Durata Minima, fatto salvo il diritto del Noleggiatore al risarcimento del danno in caso di inadempimenti ulteriori rispetto alla mera estensione. In caso di recesso o risoluzione anticipata ad iniziativa del Noleggiante, entro il termine minimo, il Noleggiante resterà comunque tenuto al pagamento del canone relativo al periodo residuo fino al termine minimo contrattuale, salvo diversa pattuizione scritta.
Art. 27 – Recesso
Salvo diversa previsione specifica, ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno cinque (5) giorni, senza obbligo di motivazione, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite o maturate (per esempio il pagamento del canone per la Durata Minima). Il recesso esercitato dal Noleggiante prima della consegna, salvo diverso accordo scritto, non darà diritto alla restituzione degli acconti versati che saranno imputati a corrispettivo per la messa a disposizione dei Beni. Art.
28 – Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di: (i) mancato pagamento, anche parziale, del canone o di qualunque somma dovuta entro i termini pattuiti ovvero, in difetto di pattuizioni, entro 7 giorni dalla richiesta del Noleggiatore; (ii) uso dei Beni in difformità alle istruzioni o per finalità diverse da quelle convenute; (iii) variazione nei soggetti che detengono la partecipazione di controllo del Noleggiante, ove tale variazione comprometta la solvibilità; (iv) mancato ritiro dei Beni entro 2 giorni dalla messa a disposizione da parte del Noleggiatore (v) l'uso improprio, l'alterazione degli elementi di sicurezza o la manomissione dei Beni noleggiati, costituendo inadempimento essenziale (vi) il mancato rispetto delle prescrizioni manutentive, previa comunicazione scritta e decorso un termine congruo per l’adempimento (vii) tutte le altre ipotesi espressamente indicate nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali. La comunicazione del Noleggiatore di volersi avvalere della clausola risolutiva autorizza il ritiro dei Beni, previo, salvo i casi di particolare urgenza debitamente motivata, preavviso di 24 ore al Noleggiante. Qualora il Noleggiante non provveda alla restituzione o non consenta il ritiro dei beni si applica quanto previsto all’articolo precedente per l’ipotesi di proroga del contratto oltre la durata. Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra contemplate, diverranno inefficaci e verranno meno eventuali dilazioni di pagamento accordate e tutti i crediti del Noleggiatore, anche se non ancora scaduti, diverranno immediatamente esigibili. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Noleggiatore di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Art. 29 – Consegna e trasporto
La consegna dei Beni avverrà presso il luogo indicato in contratto o mediante ritiro presso la sede del Noleggiatore, secondo quanto concordato. I termini di consegna indicati dal Noleggiatore sono da considerarsi indicativi e non essenziali, salvo diverso accordo scritto. Eventuali ritardi nella consegna non danno titolo al Noleggiante a pretese di indennizzo, risarcimento o risoluzione, fermo restando l'impegno del Noleggiatore a comunicare, ove possibile, tempi aggiornati di consegna comunicati dal vettore. Qualora il trasporto sia a cura del Noleggiante (anche tramite vettore terzo), tutte le responsabilità e i rischi connessi alle operazioni di carico, fissaggio, spedizione e scarico saranno a carico del Noleggiante; in tale ipotesi il Noleggiante si impegna a dotarsi di idonee coperture assicurative. Qualora la consegna sia effettuata dal Noleggiatore o per suo conto e, per cause non imputabili al Noleggiatore (ad es. impossibilità di accesso al cantiere, divieto di scarico da parte del responsabile di cantiere, limitazioni organizzative del committente), il Noleggiante non consenta o renda impossibile lo scarico e l’accettazione dei Beni, le spese di giacenza, di trasferimento e di eventuale riconsegna resteranno a carico del Noleggiante; il periodo di giacenza non interrompe la decorrenza della Durata Minima convenuta salvo diverso accordo scritto.
Art. 30 – Ritiro dei Beni da parte del Noleggiante
Qualora il Noleggiante rifiuti la presa in consegna dei Beni o non provveda al ritiro nella data convenuta, il contratto sarà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. decorsi due (2) giorni dalla data prevista per la consegna o il ritiro, salva la facoltà del Noleggiatore di risolverlo immediatamente dandone comunicazione scritta. In tal caso il Noleggiante sarà tenuto al pagamento di un importo pari al 100% del canone pattuito per la Durata Minima oltre alle spese di trasporto e accessorie e salvo il diritto del Noleggiatore al risarcimento del maggior danno.
Art. 31 – Canone di noleggio e condizioni economiche
Il canone di noleggio e le modalità di pagamento sono indicate nel contratto. I corrispettivi indicati nel contratto si intendono sempre al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), pertanto salvo diversa indicazione scritta, l’IVA e/o ogni eventuale altra imposta di legge è sempre a carico del Noleggiante, con applicazione delle aliquote vigenti al momento dell’emissione della fattura. Il canone è fissato per il periodo della Durata Minima e non è suscettibile di riduzioni per festività o sospensioni di attività. Il Noleggiante non sarà esonerato dagli obblighi derivanti dal contratto di noleggio neppure a causa di intemperie o per sospensioni o interruzioni di lavoro. Parimenti in caso di impedimenti all'uso del bene noleggiato non dipendenti dal Noleggiatore (a titolo esemplificativo: fermo cantiere, mancata produzione, mancato ritiro o consegna dei Beni, mancata assistenza o manutenzione in cantiere dovuti a forza maggiore o provvedimenti delle pubbliche autorità) il contratto di noleggio rimarrà pienamente efficace alle condizioni stabilite. Eventuali variazioni del canone per periodi successivi alla Durata Minima potranno essere effettuate mediante l'emissione di un nuovo listino prezzi comunicato al Noleggiante che avrà facoltà di recesso dal contratto entro 7 giorni dalla comunicazione del Noleggiatore. La variazione avrà efficacia dalla scadenza del termine di recesso oppure dalla diversa data indicata dal Noleggiatore. Eventuali importi versati a titolo di acconto saranno imputati alle fatture successive a saldo, secondo quanto indicato in contratto.
Art. 32 – Impiego del Bene e divieti
Il Bene dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Noleggiante o da persone da questo autorizzate, per la finalità per la quale è stato fornito e in conformità alle istruzioni operative, di sicurezza e manutenzione fornite dal Noleggiatore. È vietato al Noleggiante sub-noleggiare, concedere in uso, cedere o trasferire i Beni a terzi senza preventiva autorizzazione scritta del Noleggiatore. Il Noleggiante dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che il Bene oggetto di noleggio è di proprietà del Noleggiatore e dovrà darne immediato avviso allo stesso.
Art. 33 – Luogo di detenzione e di utilizzo del Bene
Il Bene dovrà essere detenuto e utilizzato esclusivamente nel luogo indicato nel contratto. È facoltà del Noleggiatore ritirare il Bene, anche senza preavviso, qualora abbia motivo di ritenere che il Bene sia posto in condizioni tali da rendere pericoloso il suo impiego (quali, a titolo esemplificativo, tentativi di furto, atti vandalici, occupazione di cantiere, sommosse o condizioni di ordine pubblico compromesse); in tal caso il Noleggiante non avrà diritto ad indennizzi. Gli oneri di recupero e di trasporto per il rientro dei Beni alla sede del Noleggiatore saranno a carico del Noleggiante.
Art. 34 – Manutenzioni
La manutenzione ordinaria dei Beni è a carico esclusivo del Noleggiante, che si impegna a eseguirla a proprie spese nel rispetto delle istruzioni tecniche e di sicurezza fornite dal Noleggiatore. La manutenzione straordinaria rimane a carico del Noleggiatore, salvo che i relativi interventi si rendano necessari per fatto, colpa o uso improprio del Noleggiante o di terzi da questo incaricati. Il Noleggiatore non effettuerà interventi di manutenzione in loco, salvo diverso accordo scritto tra le parti o nei casi di verifiche tecniche periodiche di sicurezza. Il Noleggiante garantirà, su richiesta, l’accesso al personale del Noleggiatore o a soggetti da questi incaricati esclusivamente per attività di controllo e verifica, previo ragionevole preavviso.
Art. 35 – Danni, sostituzioni e riparazioni
Il Noleggiante rimane responsabile per tutti i danni accidentali imputabili alla sua condotta o custodia (ad es. urti dovuti a mezzi in cantiere), nonché per i danni che, pur non precludendo l’uso, compromettano la sicurezza delle persone o la funzione primaria del Bene (ad es. compromissione di elementi di protezione). Il Noleggiante dovrà dare immediata comunicazione scritta al Noleggiatore di qualsiasi danno, malfunzionamento o difetto del Bene. Non sono previsti interventi di riparazione in cantiere da parte del Noleggiatore. Laddove il Bene presenti danni che ne compromettano la sicurezza o la funzione primaria, il Noleggiatore provvederà, a propria discrezione, alla sostituzione del Bene con altro idoneo ovvero a fornire quanto necessario per il ripristino della funzionalità del bene. Il Noleggiante è tenuto a restituire al Noleggiatore la parte danneggiata ove ciò sia materialmente possibile; in mancanza della restituzione la stessa sarà addebitata al Noleggiante al valore di mercato o al prezzo di listino del bene nuovo. Se la parte danneggiata viene restituita, il Noleggiatore addebiterà al Noleggiante il costo della riparazione, se economicamente sostenibile, ovvero il costo del bene nuovo ove la riparazione non sia possibile o sia antieconomica. Il costo della sostituzione, del trasporto e del ripristino sarà a carico del Noleggiante; ove il ritiro per riparazione sia necessario, il Noleggiante sopporterà anche i relativi oneri di fermo, quantificati nel canone medio giornaliero per il periodo di inattività, salvo diverso accordo scritto.
Art. 36 – Verifiche, ispezioni e controllo alla restituzione
Il Noleggiatore si riserva il diritto di ispezionare i Beni in qualsiasi momento tramite propri incaricati e a tal fine il Noleggiante autorizza sin d'ora l'accesso al luogo di custodia dei Beni per le ispezioni, nei limiti della normativa vigente e previo ragionevole preavviso. Alla riconsegna dei Beni per qualsiasi motivo (ad esempio termine del noleggio, risoluzione, guasti, etc.), il Noleggiatore procederà al conteggio dei pezzi e alla verifica delle condizioni dei Beni. Se risultassero pezzi mancanti, al Noleggiatore sarà notificato se tali pezzi sono ancora in uso in altro luogo (con conseguente estensione del periodo di noleggio e fatturazione) ovvero se sono smarriti o distrutti nel qual caso il Noleggiatore addebiterà il costo dei beni mancanti. Per danni ai Beni attribuibili al Noleggiante: se riparabili, sarà addebitato il costo di riparazione; se irreparabili, sarà addebitato il costo del bene nuovo. Per usura ordinaria riconducibile al normale utilizzo non è previsto addebito. Al momento della restituzione il Noleggiatore verificherà lo stato di pulizia dei Beni restituiti e saranno a carico del Noleggiante i costi di ripristino per sporco derivante da uso improprio (es. schizzi di calcestruzzo, vernici, contaminazioni difficili da asportare).
Art. 37 – Responsabilità civile, obbligo di assicurazione e manleva
Il Noleggiante è custode dei Beni e risponde, dal momento del ritiro fino alla restituzione, di ogni danno a persone o cose derivante dall'uso o dalla detenzione dei Beni, sia per fatto proprio sia per fatto di terzi. Il Noleggiante si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa che copra i rischi di responsabilità civile verso terzi, furto e danni materiali, con massimali adeguati alla natura e al valore dei Beni; in alternativa, ove concordato, il Noleggiatore potrà indicare il massimale minimo richiesto. Il Noleggiante manleva e tiene indenne il Noleggiatore da qualsiasi pretesa, richiesta o azione di terzi connessa all'uso o alla detenzione dei Beni, salvo dolo o colpa grave del Noleggiatore. In caso di furto, smarrimento o perdita in ogni caso della disponibilità dei Beni, anche non imputabile a sua negligenza, il Noleggiante sarà tenuto al regolare pagamento del canone anche per il periodo necessario alla sostituzione di quanto sottratto e al pagamento di un corrispettivo pari al prezzo di listino del Bene nuovo. In tale eventualità il Noleggiatore comunicherà quanto prima al Noleggiante il corrispettivo per la sostituzione dei Beni che dovrà essere pagato anticipatamente dal Noleggiante stesso, salvo diverso accordo. Il Noleggiante è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge a corredo del Bene quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificazione di conformità, manuale di verifica/controllo e si assume l'onere per eventuali sanzioni irrogate da enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente all'atto della verifica. Il Noleggiante riconosce espressamente che per tutta la durata del noleggio sarà esclusivamente responsabile di qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti o ad eventuali nuove normative. Il Noleggiante si assumerà ogni rischio derivante dalla movimentazione, spostamento, incendio, furto, perimento totale o parziale del bene qualunque ne sia la causa.
Art. 38 – Risoluzione del contratto e conseguenze
In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Noleggiante, questi sarà tenuto all'immediata restituzione dei Beni, al pagamento dei canoni scaduti e maturati fino al rientro in possesso del Noleggiatore, nonché al rimborso delle spese sostenute per il recupero del Bene e per eventuali riparazioni e ripristini. Qualora la risoluzione avvenga per cause imputabili al Noleggiatore, le parti concorderanno le modalità di cessazione del rapporto e i relativi rimborsi nella misura prevista dalla legge e dal contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali, anche in relazione a futuri contratti con Guardit Safety S.R.L. unipersonale: Art. 2 – Termini: perentorietà e decadenze. Art. 6 e 31 – Responsabilità: limitazione e limiti risarcitori. Art. 11 – Foro esclusivo di Treviso. Art. 21 – Garanzie e difetti dei beni: decadenza e limitazione di responsabilità Art. 22 – Limitazione responsabilità complessiva. Art. 23– Risoluzione automatica per mancato pagamento o violazioni. Art. 26 – Durata minima: obbligo di pagamento del canone per la durata minima. Art. 27 – Recesso perdita acconti. Art. 28 – Clausola risolutiva espressa. Art. 30 – Mancato ritiro: penale e risoluzione. Art. 35 – Penali per danni. Art. 37 – Manleva / responsabilità totale. Art. 38 – Clausola risolutiva espressa + penale.
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